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Il revisore contabile condominiale oggi rappresenta un’importante figura che viene nominata a tutela del patrimonio del condominio e non solo. Questo professionista, il cui operato si affianca a quello dell’amministratore, si rivela fondamentale per verificare la conformità delle operazioni di gestione finanziarie e amministrative che vengono svolte in un determinato periodo di tempo all’interno del condominio. I soggetti ingaggiati in qualità di revisori contabili del condominio supportano l’intessere dei singoli condomini, in quanto preposti anche al controllo di ammanchi, errori, appropriazioni e ogni altro genere d’irregolarità contabile.

Revisore condominiale: funzioni e considerazioni generali

In seguito all’entrata in vigore della riforma sul condominio, L. 220/2012, meglio nota come Modifiche alla disciplina del Condominio negli edifici, l’art. 1130 bis del codice civile ha introdotto la nomina del revisore contabile condominiale per volere non solo dell’amministratore, ma anche da parte dell’assemblea dei condomini.

Questa nuova figura, che si accosta a quella dell’amministratore, si occupa di garantire la trasparenza della contabilità condominiale. Nello specifico, il revisore di uno stabile condominiale verifica la conformità del rendiconto periodico, senza mai sovrapporsi all’operato dell’amministratore, ma stabilendo con quest’ultimo un rapporto di stretta collaborazione, di scambio della documentazione e di dialogo.

Quando è necessario nominare un revisore condominiale?

Il testo dell’art. 1130 bis del c.c., prevede che: l’assemblea di condominio può in qualsiasi momento o per più annualità specificatamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà.

Dal tenore letterale della norma si evince chiaramente che l’assemblea, raggiungendo la stessa maggioranza necessaria per nominare l’amministratore, può decidere d’ingaggiare un revisore in ogni momento della situazione condominiale e pur in assenza di presunte irregolarità contabili.

Occorre anche considerare che la nomina del revisore non deve essere necessariamente circoscritta ad un lasso temporale predefinito, ma può riferirsi a più esercizi finanziari.

Perché oggi conviene ingaggiare un revisore del condomino?

Sono diverse le ragioni che spingono i condomini a servirsi di un revisore contabile condominiale. Quest’ultimo, che vanta specifiche competenze in materia contabile, garantisce la trasparenza contabile del condominio globalmente intesa.

Considerando che un revisore contabile condominiale può essere ingaggiato in qualsiasi momento e per più esercizi finanziari, il professionista potrà essere chiamato a controllare errori ed eventuali incongruità che si riferiscono a rendiconti già approvati.

I revisori, come quelli di CBAministrazioni su Milano e Torino, tutelano i condomini perché accertanno presunti ammanchi, appropriazioni indebite da parte dell’amministratore o provvedono all’allineamento contabile del condominio per garantirne la continuità dell’attività amministrativa, specie durante il passaggio che segna l’uscita del vecchio con un nuovo amministratore.

Limiti che riguardano l’operato del revisore contabile di un condominio

Bisogna tenere in stretta considerazione che il revisore contabile condominiale presterà la sua attività senza oltrepassare i limiti del mandato ricevuto. Questo vuol dire che il revisore non potrà entrare nel merito delle scelte approvate quando dovrà occuparsi di verificare la fondatezza di una contabilità già oggetto di approvazione da parte dell’assemblea.

Diversamente, quando la verifica riguarda annualità non ancora approvate, il revisore può estendere il controllo anche ai profili che riguardano la legittimità, fino a toccare i criteri adottati nella ripartizione delle spese.

In linea generale il compito di un revisore dello stabile condominiale non è quello entrare nel merito dei criteri di ripartizione che hanno già ottenuto l’approvazione da parte dell’assemblea, salvo che ricorrano i presupposti di annullabilità della delibera. Quest’ultima valutazione, in ogni caso, è strettamente rimessa al Giudice, tenuto conto anche dei limiti sanciti dall’art. 1372 codice civile.